IMI - Imposta municipale sugli immobili

A partire dall'anno 2014, per gli immobili situati in provincia autonoma di Bolzano, è dovuta l'imposta...

Data di pubblicazione:

24/10/2022

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A partire dall'anno 2014, per gli immobili situati in provincia autonoma di Bolzano, è dovuta l'imposta municipale sugli immobili IMI e non trovano più applicazione le norme nazionali che disciplinano l'IMU e la TASI (Legge provinciale n.3/2014). Nell'autunno 2014 il Comune ha approvato con effetto dal 01.01.2014 la nuova disciplina IMI. Il regolamento e la delibera sulle aliquote sono consultabili sul sito del Comune, dove si trova anche una tabella riassuntiva, che riporta le fattispecie rilevanti ai fini IMI, le rispettive aliquote d'imposta, le detrazioni e l'eventuale obbligo di presentare per particolari aliquote certificati o dichiarazioni sostitutive.


 1. Aliquote, detrazioni e agevolazioni per la rata 

Il pagamento distingue le seguenti tipologie di tassazione:

Abitazione principale e pertinenze: Si considera tale l'abitazione in cui il contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze al massimo tre fabbricati delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C6 (garage e autorimesse) e C/7 (tettoie) di cui al massimo due della medesima categoria. Il valore catastale dell'abitazione e relative pertinenze è tassato con l'aliquota dello 0,4%. Sull'imposta dovuta è applicata una detrazione di 744,44 euro . Per i nuclei familiari con più di 2 minorenni sono inoltre riconosciuti 50 euro per ciascun minore a partire dal terzo.

Attenzione: qualora un nucleo familiare possieda più abitazioni sul territorio provinciale, solo una di esse potrà essere considerata abitazione principale.

Fabbricati delle categorie catastali C/1, C/3 e del gruppo catastale D: i fabbricati delle categorie catastali C/1 (negozi), C/3 (laboratori) e del gruppo catastale D (opifici, alberghi) sono tassati con l'aliquota dello 0,56%.

Attenzione: tale aliquota non vale per i fabbricati della categoria D/5 (banche e assicurazioni) per i quali si applica l'aliquota ordinaria dello 0,86%.

Agriturismo e Affittacamere: i fabbricati e le relative pertinenze utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo o affittacamere sono tassati con l'aliquota dello 0,3%. Sono considerate pertinenze al massimo tre fabbricati delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C6 (garage e autorimesse) e C/7 (tettoie) di cui al massimo due della medesima categoria.

Immobili strumentali agricoli tassati e esenti: i fabbricati delle cooperative e società agricole, gli uffici e le abitazioni destinate ai collaboratori agricoli sono tassati con l'aliquota dello 0,2%. Le altre tipologie di fabbricati (stalle, fienili, locali di deposito e simili) sono esenti.

Onlus-enti non commerciali: gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente da soc. cooperative ONLUS o enti non commerciali sono tassati con l'aliquota dello 0,2%.

Maggiorazione d'aliquota: Alle abitazioni (e alle relative pertinenze) tenute a disposizione da parte del contribuente (p.es. abitazioni sfitte da almeno un anno) si applica l'aliquota del 1,36 %.

Altri immobili: Tutti gli immobili che non rientrano nelle categorie sopra elencate (per esempio la seconda casa, le aree fabbricabili etc.) sono tassati con l'aliquota dello 0,86%.

I valori catastali dei fabbricati inagibili e inabitabili e quelli dei fabbricati sotto tutela delle belle arti sono ridotti della metà. Le due agevolazioni non sono cumulabili.

Detrazione per abitazione di servizio: La detrazione stabilita per le abitazioni principali si applica anche ai fabbricati della categoria catastale A e della categoria catastale D che servono anche da abitazione, di proprietà di imprese, nelle quali uno/una dei titolari dell'impresa e il suo nucleo familiare hanno stabilito la propria residenza e dimora abituale.

La rata di acconto deve essere versata entro il 16 giugno di ogni anno presso gli sportelli bancari o postali utilizzando il modello F24.


 2. Disposizioni particolari relative all'imposta municipale immobiliare

Area fabbricabile: è l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale ovvero alle sue modifiche, definitivamente approvati e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione, indipendentemente dall'adozione di piani attuativi del medesimo.

Area (p.es. giardino) quale pertinenza della casa: si considerano parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Se manca la summenzionata graffatura l'area pertinenziale viene tassata come area fabbricabile.

Abitazioni equiparate all'abitazione principale: le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2 (cantine e soffitte), C6 (garage e autorimesse) e C/7 (tettoie), nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute a titolo di proprietà o a titolo di usufrutto o a titolo di diritto di abitazione da persone anziane o disabili, che da esse devono trasferire la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

Nuovi soggetti passivi:

a) il genitore al quale è stata assegnata l’abi­ta­zione a seguito di provvedimento giudiziale di affidamento del figlio/della figlia o dei figli;

b) l’amministratore/l’amministratrice del condominio per le parti comuni dell’edificio che possiedono un’autonoma rendita catastale.

c) l’amministratore/l’amministratrice del condominio o della comunione sul quale o sulla quale sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale (multiproprietà).

  

Dichiarazioni sostitutive

IMI - regolamento 

Delibera determinazione aliquote e detrazioni 

Valore del terreno edificabile

Delibera nomina responsabile

A cura di

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Ultimo aggiornamento: 02/05/2024, 10:33

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